19 Aprile 2024 03:36

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19 Aprile 2024 03:36

Imperia: porto, storica sentenza Tribunale. “70 milioni di euro al Comune come risarcimento danni”. Accolto ricorso ex amministrazione Capacci

In breve: Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall'allora amministrazione Capacci nel 2016.

Una sentenza del Tribunale di Imperia può cambiare la storia della città. Il 29 giugno, scorso, infatti, il Tribunale ha accolto la richiesta del Comune di Imperia di ammissione al passivo del fallimento della Porto di Imperia Spa, riconoscendo all’ente un risarcimento danni, per un importo pari a circa 70 milioni di euro, per il mancato completamento del porto turistico e per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

La sentenza mette nero su bianco le responsabilità della società concessionaria, la Porto di Imperia Spa, e del general contractor, l’Acquamare di Francesco Bellavista Caltagirone, per il mancato completamento del porto turistico e, al contempo riconosce per la prima volta un risarcimento danni al Comune di Imperia. Un risarcimento che, vista la situazione della Porto di Imperia Spa (il cui fallimento, in attesa del verdetto della Cassazione, sembra ormai scritto) potrebbe rimanere solo su carta, ma che certamente garantirà al Comune un maggiore potere contrattuale nei mesi a venire, soprattutto sul fronte delle pretese risarcitorie nei confronti dell’ente.

Nel caso, in cui, poi, dovessero essere realmente liquidati, con i 70 milioni di euro il Comune potrebbe agevolmente terminare il porto turistico e, probabilmente, risanare il proprio bilancio.

L’atto di insinuazione era stato approvato dall’amministrazione Capacci, nel 2016. Il Comune, nella battaglia legale, è stato rappresentato dai legali Enrico Panero e Luigi Montarsolo, il cui operato era stato fortemente criticato dall’attuale Sindaco Scajola che oggi, proprio grazie ai due legali, potrebbe (l’ipotetico, come detto, è d’obbligo) trovarsi tra le mani un tesoro da 70 milioni di euro.

Il Tribunale ha ammesso al passivo del fallimento anche l’Ina Assitalia per 8 milioni di euro, ovvero l’importo delle polizze fidejussorie a garanzia della realizzazione di alcuni dei lavori del porto turistico. Polizze che il Comune aveva escusso, per il mancato completamento del porto, per 6.5 milioni di euro, con un accordo transattivo firmato nel 2016 dall’amministrazione Capacci e oggetto di vibranti polemiche. 

Imperia: al Comune 70 milioni di euro di risarcimento per il mancato completamento del porto

Nel dettaglio, il Comune, il 13 settembre del 2016, aveva proposto opposizione “allo stato passivo del Fallimento Porto di Imperia s.p.a., impugnando il decreto dello stato passivo delle domande tardive, reso esecutivo dal Giudice delegato in data 13.7.2016, nella parte in cui, pronunciando sulla domanda del Comune, ha così disposto: ‘Esclusi 112.601.615 euro in quanto non ritenuto sussistente il diritto al risarcimento dei danni richiesti dal Comune in mancanza di prova certa sia dell’an sia del quantum (attesi la complessità della vicenda, i  rapporti fra le parti e la pendenza di giudizi anche in sede amministrativa)”.

Mancato completamento delle opere

Il Tribunale, riformando il decreto dello stato passivo, ha accolto la domanda di risarcimento del Comune di Imperia per quel concerne “il danno da inadempimento consistente nei costi da sostenersi per completare le opere oggetto di concessione, e più precisamente nei costi per realizzare le opere non eseguite, per eliminare i vizi o difetti afferenti alle opere realizzate e per realizzare le opere di urbanizzazione”.

Nel dettaglio, scrive il Tribunale “il pregiudizio subìto dal ricorrente sarà liquidato nella somma di 72.826.385,69 euro di cui 59.676.060,06 euro per costi delle opere di completamento del porto, 3.537.644,70 euro per costi di eliminazione delle non
conformità, 9.612.680,93 euro per costi delle opere di urbanizzazione”.

Ritardi nel lavori

Il Tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento del Comune di Imperia per quel che concerne “il danno da ritardo, in relazione al quale è stata pattuita una penale come evincibile dalla clausola prevista dall’art. 4 co. 6 del contratto di
concessione che, per il caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei lavori o nell’inizio della gestione, ha stabilito l’applicazione alla Concessionaria per la durata massima di 360 giorni di una penale di 2.190,00 euro per ogni giorno di ritardo non giustificato”.

Scrive il Tribunale: “va accolta la domanda del Comune ricorrente di insinuazione al passivo per la penale contrattuale nella misura massima rapportata alla durata massima del ritardo, pari a 360 giorni, e così per l’importo di 788.400,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”.

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