26 Aprile 2024 19:34

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26 Aprile 2024 19:34

L’avvocato risponde: auto parcheggiata, danneggiata dopo un incidente. L’assicurazione non paga risarcimento completo, cosa posso fare? /Il parere

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di Incidenti stradali, nello specifico di un’auto parcheggiata che è stata danneggiata. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

La domanda

“Buongiorno,
alcune settimane fa ho subito un sinistro stradale mentre la mia auto era regolarmente parcheggiata. Ho segnalato il sinistro alla mia assicurazione. Il mio meccanico mi ha fatto un preventivo di 2000 euro ma il perito dell’assicurazione di controparte mi ha detto che il valore dell’auto è di 1500 euro. Non ho accettato l’offerta del perito ma comunque mi è stato inviato dall’assicurazione un assegno dell’importo di 1500 euro.

Ora io cosa posso fare? Onestamente, se la mia macchina era ferma e lui mi è arrivato addosso, perché dovrei rimetterci dei soldi per aggiustarla? Non è un concorso di colpa. Vorrei sapere in questi casi come posso agire. Grazie mille”.

Il parere

Il nostro lettore sottopone un particolare caso di sinistro stradale; in generale, il danneggiato ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno in forma specifica, come stabilito dall’art. 2058 codice civile. La stessa norma prevede però che- nel caso in cui la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore – il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente” (Corte di Cassazione n. 24718/13). La Corte però non specifica cosa debba intendersi con l’espressione “notevole differenza ma, in questo, sembrerebbe riconoscere una certa discrezionalità al giudice, il quale dovrà valutare caso per caso se optare per la regola del risarcimento per equivalente o del risarcimento in forma specifica.

In sintesi, il risarcimento per equivalente diventa necessario tutte le volte in cui le spese per la riparazione siano molto più elevate rispetto al valore di mercato dell’auto prima del sinistro. Questo non vuol dire che la liquidazione del danno debba essere limitata soltanto al valore del bene danneggiato: infatti, il giudice di merito può aggiungere al valore commerciale del mezzo anche delle somme integrative come, ad esempio, i costi per la rottamazione dell’auto danneggiata e quelli per la immatricolazione di un nuovo veicolo.

Nel caso del nostro lettore, la compagnia assicurativa ha inviato la somma di 1.500 euro a titolo di risarcimento per equivalente (valore commerciale del veicolo danneggiato): tale importo deve essere trattenuto come acconto sul maggior danno.

Emerge tuttavia che non vi sia una notevole differenza tra il valore commerciale (1500 euro) e il costo per la riparazione preventivato dal meccanico (2000 euro): pertanto, il lettore potrà chiedere all’assicurazione di essere risarcito per tutti i costi della riparazione (in forma specifica) dopo aver documentato le ulteriori spese sostenute oltre l’importo già ricevuto.
In caso contrario, potrà adire le vie legali per vedersi riconoscere il suo diritto.


A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri

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