25 Aprile 2024 00:08

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25 Aprile 2024 00:08

Imperia: discarica Collette Ozotto, Provincia nei guai. “Terreni espropriati illecitamente”, Tar accoglie ricorso floricoltore

In breve: Il Tar ha concesso 70 giorni alla Provincia per emanare l’atto di acquisizione in sanatoria, con pagamento del doppio indennizzo, o per restituire i terreni, previa rimessione allo stato pristino, con corresponsione del risarcimento del danno. Prefetto nominato Commissario ad Acta in caso di inadempimento da parte della Provincia.

Provincia di Imperia nei guai dopo la sentenza sfavorevole del Tar Liguria sul ricorso presentato da Roberto Lanteri, floricoltore, ex proprietario di alcuni terreni espropriati (illecitamente, come emerso da sentenza del Tribunale amministrativo) dalla Provincia nel 2014 per la realizzazione di un nuovo lotto della discarica di Collette Ozotto.

L’ente, oggi guidato da Claudio Scajola, dovrà, entro 70 giorni, o “concludere l’atto di acquisizione dei terreni in sanatoria, con pagamento al signor Lanteri del doppio indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e dell’indennità per il periodo di occupazione sine titulo, oppure, in alternativa, restituire al ricorrente il fondo, previa rimessione allo stato pristino, con corresponsione del risarcimento del danno per la durata dell’occupazione illegittima”.

In caso di inadempimento, il Tar ha già nominato il Prefetto Commissario ad acta.  

Quando dovrà pagare la Provincia? Il Tar precisa che non può pronunciarsi sull’ammontare degli indennizzi […] trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, alla Corted’appello in unico grado”. L’impressione, però, dalla lettura della sentenza, è che la Provincia dovrà liquidare svariate decine di migliaia di euro.

Imperia: Collette Ozotto, Provincia nei guai dopo sentenza Tar

Nel dettaglio, Lanteri aveva presentato ricorso al Tar Liguria chiedendo la condanna della Provincia di Imperia al risarcimento dei danni subiti per l’occupazione illegittima e la trasformazione dei suoi terreni, ubicati nel comune di Sanremo, frazione di Bussana, nel territorio della Valle Armea.

Le tappe della vicenda

  •  con nota del 14 settembre 2012 l’Amministrazione provinciale ha avviato il procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in località Collette Ozotto;
  • – con delibera della giunta provinciale n. 62 del 4 aprile 2013 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica, comportante l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità;
  • – con provvedimento del 26 maggio 2014 l’ente ha disposto l’occupazione d’urgenza di vari fondi, tra cui quelli di Roberto Lanteri , ed ha determinato l’indennità di espropriazione in via provvisoria in €/mq. 1,05, che il signor Lanteri ha rifiutato ritenendola irrisoria;
  • – il materiale spossessamento è avvenuto il 17 giugno 2014 e, successivamente, i terreni sono stati trasformati per costruire l’opera;
  • – in seguito, non è mai stato emanato il decreto di esproprio dell’area occupata, con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per scadenza del termine quinquennale, e cessazione della validità dell’atto di occupazione d’urgenza in data 4 aprile 2018;
  • Lanteri avrebbe, pertanto, diritto ad ottenere il risarcimento in relazione a due voci di danno: l’indisponibilità della tenuta fondiaria illegittimamente occupata a decorrere dal 4 aprile 2018, con un nocumento quantificabile in circa € 6.000,00 annui, oltre rivalutazione e interessi; il valore di mercato del compendio immobiliare, stimabile in misura non inferiore ad 80 mila euro.
  • Con successiva memoria, notificata il 27 aprile 2021 e depositata il 28 aprile 2021, il signor Lanteri […] ha introdotto la domanda di restituzione dei terreni di sua proprietà, previa riduzione in pristino stato; ha, inoltre, confermato “in alternativa” la richiesta di ristoro per perdita del diritto dominicale e “in aggiunta” l’istanza risarcitoria per mancato godimento del fondo nel periodo di occupazione illegittima (ossia le domande formulate con l’atto introduttivo).
  • La Provincia di Imperia [..] ha rappresentato di aver iniziato il procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, sussistendo l’interesse pubblico all’incameramento delle aree sulle quali è stata costruita la discarica.

La sentenza

Il mancato esproprio e l’acquisizione coattiva sanante “in sospeso”

“[…] il 17 giugno 2014 – scrivono i giudici – i terreni del Lanteri sono stati occupati d’urgenza […] e, in seguito, irreversibilmente modificati per realizzare la discarica. Tuttavia, l’ente locale non ha emanato il decreto di esproprio entro il lustro divisato […] né ha stipulato con il signor Lanteri un accordo traslativo del diritto dominicale sull’immobile. Pertanto, l’Amministrazione non è divenuta proprietaria del fondo in contestazione.

È però accaduto che, rivestendo la discarica importanza fondamentale per la collettività, nelle more del giudizio e, precisamente, in data 29 ottobre 2021 la Provincia ha avviato il procedimento di acquisto in sanatoria.

La acquisizione coattiva sanante […] trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione abbia occupato e modificato un bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (originariamente mancante o annullato in via giurisdizionale). In tali casi l’autorità pubblica può incamerare il bene nel suo patrimonio indisponibile, a titolo derivativo e con effetti ex nunc, dando conto dell’interesse pubblico attuale ed eccezionale che giustifica l’ablazione, valutato comparativamente con i contrapposti interessi privati, nonché pagando al proprietario un ‘doppio indennizzo’ per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, oltre ad un’ulteriore indennità risarcitoria per il periodo di pregressa occupazione illegittima.

Tuttavia, il procedimento in parola, iniziato oltre un anno e tre mesi fa, non è ancora terminato, perché – secondo quanto riferito dalla difesa pubblica – l’Amministrazione provinciale ha deciso di attendere l’esito del giudizio radicato nel 2021 avanti alla Corte d’Appello di Genova da Negro F.lli Costruzioni Generali s.p.a., destinataria di provvedimento ex art. 42-bis (acquisto in sanatoria, ndr) avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Taggia e anch’esso utilizzato per costruire la discarica. Il comportamento temporeggiatore dell’ente è spiegato con il fatto che la suddetta società ha contestato il valore venale dell’area fissato nell’atto di avocazione in €/mq. 1,05, recependo l’originaria stima identica per tutte le superfici oggetto di esproprio.

Una simile sospensione di fatto del procedimento, oltretutto per un lasso temporale così lungo, non risulta giustificata alla luce della normativa vigente, viepiù in considerazione dell’impossibilità di trasporre automaticamente le risultanze processuali riguardanti un fondo diverso, sebbene non lontano da quello dell’esponente.

Il valore dei terreni del Lanteri

“I terreni del ricorrente […] sono caratterizzati da una posizione strategica e da un’esposizione solare ottima, tant’è vero che ospitavano piante della macchia mediterranea, quali lentisco, erica, mirto, corbezzolo, leccio e timo, dalle quali il signor Lanteri, coltivatore diretto floricoltore, traeva un reddito.

[…] Il terreno presentava una potenzialità edificatoria, seppur legata all’attività agricola, fruibile anche nei lotti vicini tramite asservimento dell’area con trasferimento dell’indice.

Gli obblighi imposti alla Provincia dal Tar

“Alla luce di quanto esposto [….] va sancito l’obbligo della Provincia di porre termine alla situazione di illecito permanente creatasi per la mancata emanazione di un regolare atto ablatorio, provvedendo o all’acquisizione in sanatoria del fondo, oppure alla sua restituzione al proprietario, previa rimessione in pristino, così convertendosi le domande attoree.

Acquisizione dei terreni

Nell’ipotesi in cui l’ente locale si determini all’avocazione del bene […] dovrà versare al ricorrente:

  •  un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della proprietà, pari al valore venale della tenuta fondiaria;
  • un indennizzo per il nocumento non patrimoniale, da liquidarsi forfettariamente nella misura del dieci per cento dell’importo di cui al punto precedente;
  • un’indennità risarcitoria per il periodo di occupazione senza titolo. Con riferimento a quest’ultimo ristoro, l’Amministrazione valuterà l’an ed il quantum dell’aumento dell’importo del cinque per cento annuo fissato ex lege con ulteriori somme, con particolare riferimento ai mancati introiti dello sfruttamento economico dei terreni, mediante la vendita delle fronde verdi recise dagli arbusti.

Si precisa che questo giudice non può pronunciarsi sull’ammontare degli indennizzi […] trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, alla Corte d’appello in unico grado, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario.

Restituzione dei terreni

“Qualora, invece, la Provincia opti per la restituzione dell’immobile, dovrà risarcire il ricorrente per il danno sofferto a causa della pregressa indisponibilità del bene. Pertanto, l’ente quantificherà tale pregiudizio sulla base degli elementi dimostrati dal deducente e, in particolare, del lucro cessante per mancato smercio delle fronde verdi raccolte nel fondo: nell’anno anteriore all’occupazione d’urgenza il ricavo di tale attività è stato di € 6.109,48, al lordo dell’imposta sui redditi e dei costi di manutenzione del compendio, che andranno portati in diminuzione per definire il guadagno netto perduto. In base ai principi generali sulla liquidazione del credito risarcitorio, inoltre, le somme dovute a titolo di lucro cessante dovranno essere incrementate della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi determinati in via equitativa nella misura legale”.

Le conclusioni – 70 giorni per l’acquisizione o la restituzione del bene con annessi risarcimenti

“il Collegio assegna alla Provincia di Imperia il termine di settanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per concludere il procedimento amministrativo, emanando l’atto di acquisizione in sanatoria [….] con pagamento al signor Lanteri del doppio indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e dell’indennità per il periodo di occupazione sine titulo, oppure, in alternativa, per restituire al ricorrente il fondo, previa rimessione allo stato pristino, con corresponsione del risarcimento del danno per la durata dell’occupazione illegittima.

Per l’ipotesi di inadempimento della Provincia all’ordine di provvedere [….]  viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Imperia, con facoltà di delega a un funzionario dell’U.T.G., che provvederà in luogo dell’Amministrazione resistente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente”.

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