3 Maggio 2024 08:31

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3 Maggio 2024 08:31

Autovelox: per la Cassazione la multa è nulla se l’apparecchio è solo approvato ma non omologato. Una nuova sentenza apre spazi ai ricorsi

In breve: Una sentenza della Suprema Corte ribalta la situazione sui velox e pone una distinzione fra omologazione e approvazione degli apparecchi elettronici

Sul fronte dei famigerati autovelox, che contribuiscono non poco a rimpinguare le casse di molti comuni, a cominciare da quello di Imperia, ora arriva una sentenza della Cassazione, che apre uno squarcio sulla possibilità di non pagare le multe. La Suprema Corte punta l’attenzione infatti sull’omologazione degli apparecchi utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli.

Una sentenza della Suprema Corte ribalta la situazione sui velox e pone una distinzione fra omologazione e approvazione degli apparecchi elettronici

“Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato . La Cassazione mette finalmente la parola “fine” alla questione che ha diviso per anni i giudici di merito, sulla vicenda “Approvazione/Omologazione”. La Suprema Corte esclude qualsiasi forma di equivalenza. Nulla quindi, la multa per eccesso di velocità fatta con un Autovelox solo approvato ma non omologato”. Lo evidenzia in una nota Globo Consumatori, associazione nazionale dei Consumatori con sede a Torino.

Spiegano i responsabili di Globo: “La Cassazione, affronta per la prima volta una questione che ha diviso i giudici di merito e la risolve, escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione, respingendo così il ricorso del Comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte dell’automobilista che viaggiava a 97 km orari in una strada con limite a 90.

A “fotografare” l’infrazione era stato un apparecchio non omologato ma unicamente approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l’equipollenza tra omologazione e approvazione, l’accertamento non era valido, una conclusione che la Suprema Corte considera condivisibile. Correttamente – sottolineano i giudici di legittimità – la sentenza impugnata ha fatto una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse.

L’omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica. Una specifica connotazione finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato (vedi sentenza 113/2015 della Corte  Costituzionale). Tale requisito, sta quindi alla base dell’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.

La Cassazione fa rilevare l’importanza della questione sottolineando che, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Puntualizzando che la prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.

La Corte chiarisce inoltre che sono ininfluenti sul piano interpretativo e non costituiscono valore legale, le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo“.

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