26 Aprile 2024 02:00

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26 Aprile 2024 02:00

Dopo ad Angelo Basso, l’amministrazione Chiappori nega il rimborso delle spese legali anche al consigliere del PD Edoardo Marino

In breve: Marino era stato raggiunto da un avviso di garanzia a seguito della querela presentata dal comandante della Polizia Municipale Daniela Bozzano che accusava Marino, nella veste di presidente della commissione di inchiesta istituita dall'ex amministrazione per verificare la presunta incompatibilità ambientale della stessa, di non averle fornito la documentazione richiesta.
Il consigliere del PD Edoardo Marino
Il consigliere del PD Edoardo Marino

Stop alle spese legali. È questa la nuova policy dell’amministrazione Chiappori. Lo scorso 27 giugno, la giunta comunale (Chiappori era assente, ndr), ha deliberato di negare il rimborso delle spese legali sostenute dal consigliere PD Edoardo Marino nel procedimento penale che l’ha visto indagato per omissione di atti d’ufficio. Marino era stato raggiunto da un avviso di garanzia a seguito della querela presentata dal comandante della Polizia Municipale Daniela Bozzano che accusava Marino, nella veste di presidente della commissione di inchiesta istituita dall’ex amministrazione per verificare la presunta incompatibilità ambientale della stessa, di non averle fornito la documentazione richiesta.

Lo scorso 18 gennaio G.U.P. (Giudice per l’Udienza Preliminare) del Tribunale di Imperia ha disposto il “non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Dopo circa un mese dall’archiviazione, Marino, presenta al Comune la richiesta di rimborso delle spese sostenute allegando alla richiesta il parere di congruità dell’ordine forense. L’amministrazione, però, come ha già fatto con la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dall’ex sindaco Angelo Basso, ha negato il rimborso in quanto in base al parere legale del noto amministrativista, avv. Matteo Borello:“…la posizione della più recente giurisprudenza contabile si sia allineata a quella della richiamata giurisprudenza civile e/o, a tutto concedere, che, in ogni caso, i pronunciamenti che negano il diritto al rimborso in oggetto siano decisamente prevalenti rispetto a quelli che vi sono favorevoli…”. La Corte dei Conti ligure, invece, non si è espressa sul caso giudicando tale richiesta soggetta ad i una scelta di carattere amministrativo dunque a discrezione dell’amministrazione.  

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