29 Aprile 2024 10:08

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29 Aprile 2024 10:08

Imperia, olive: il Tar Lazio salva la cultivar “Taggiasca”. Boccia il ricorso sulla Dop/La sentenza

In breve: Il Tar Lazio, con sentenza di martedì 2 aprile 2019, ha rigettato il ricorso per il riconoscimento della Dop Taggiasca, ritenendolo "infondato".

È salva, per ora, la “Cultivar Taggiasca”. Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso del Comitato “Taggiasca Dop” contro la bocciatura, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del progetto per la creazione di una “Dop” dal nome “Taggiasca”.

Caso “Taggiasca”: le battaglie per la protezione della Cultivar

Sono state molte le battaglie portate avanti nel corso degli anni da numerosi agricoltori e trasformatori per la protezione della “Cultivar Taggiasca”. In particolare, il “Comitato Salvataggiasca” si è sempre opposto alla sostituzione della denominazione “Taggiasca” per la varietà di olive, con il termine “Giuggiolina” o “Gentile”, al contrario di chi sosteneva questa possibilità con l’obiettivo di poter successivamente creare una Dop “Taggiasca”.

Il Ministero, nel febbraio 2018, aveva bocciato il progetto di “Dop Taggiasca” affermando “la non praticabilità dell’ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell’utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale”.

Caso “Taggiasca”: il Tar Lazio rigetta il ricorso per il riconoscimento della “Dop Taggiasca”

A seguito dello stop del Ministero al progetto di Dop “Taggiasca”, il Comitato promotore ha impugnato il provvedimento, sostenuto dalla Regione Liguria, costituitasi in giudizio chiedendo l’accoglimento del ricorso. Anche il “Comitato Promotore per la Protezione, la Tutela e Valorizzazione della Cultivar Taggiasca nel Ponente Ligure” è intervenuto, opponendosi al ricorso.

Il Tar Lazio con sentenza di martedì 2 aprile 2019, ha rigettato il ricorso, ritenendolo “infondato”.

Ecco i motivi della bocciatura del Ministero:

    1. il contrasto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 Reg. UE n. 2012/1152, della denominazione oggetto della richiesta di riconoscimento con la presenza del nome Taggiasca nel Registro Nazionale delle Varietà da Frutto;
    2. la relazione storica trasmessa non documenta l’uso consolidato del nome Taggiasca per identificare i prodotti trasformati dalle olive;
    3. la relazione tecnica prodotta non è sufficiente a dimostrare che i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione presentino almeno una caratteristica qualitativa che li differenzi dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori della zona di produzione.

Il Tar ha rilevato che “attualmente, in relazione alla richiesta di modifica del Registro delle Varietà, sussiste una situazione di silenzio-inadempimento che, però, non è oggetto di formale contestazione nel presente giudizio.”

In particolare, il Tar spiega che “il Reg. UE n. 2012/1152 stabilisce che la “«denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”. L’art. 6 del medesimo Regolamento prevede, altresì, che:
“1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore”.

Per la sentenza integrale:

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