27 Aprile 2024 01:46

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27 Aprile 2024 01:46

“Il porto d’armi non è un diritto, ma un’eccezione”: imperiese perde ricorso al Tar contro la revoca del fucile da caccia. La sentenza

In breve: All'origine del provvedimento di revoca un procedimento penale per minacce, con uso di armi, e lesioni personali, scaturito da denunce incrociate con un vicino di casa (fatti del 2010).

“Rammenta il Collegio che il possesso, la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto, bensì un’eccezione al generale divieto di andare armati“. Così il Tar Liguria ha motivato la sentenza con la quale ha respinto il ricorso presentato da un imperiese contro il provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia disposto dalla Questura di Imperia.

Imperia: Tar Liguria boccia ricorso contro revoca porto d’armi

La Questura di Imperia aveva disposto la revoca del porto d’armi per comportamenti aggressivi e minacciosi verso terzi denotanti mancanza di autocontrollo da cui possono dedursi indici sintomatici dell’incapacità di offrire sufficienti garanzie di non abusare delle armi”. 

All’origine del provvedimento di revoca un procedimento penale per minacce, con uso di armi, e lesioni personali, scaturito da denunce incrociate con un vicino di casa (fatti del 2010). Nonostante il ritiro della denuncia, la sentenza di prescrizione, la vendita dell’abitazione teatro dei difficili rapporti di vicinato, e la testimonianza di un testimone oculare che escludeva l’esistenza di minacce e lesioni, l’imperiese non si è visto però accogliere dal Tar il ricorso.

Tar boccia ricorso su revoca porto d’armi, ecco le motivazioni

“Il diniego della detenzione o del porto d’armi non esige alcun accertato abuso nella tenuta o nell’utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne […] – scrive il Tar – […] In particolare il rilascio di un provvedimento favorevole in materia di armi, munizioni et similia postula la convergenza di un triplice ordine di fattori, che devono essere cumulativamente riscontrabili:

a) la condotta personale irreprensibile;
b) l’equilibrio psico-fisico;
c) la tranquillità e trasparenza dell’ambiente familiare e sociale 

Del resto, è pur stato osservato che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello ‘statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo’, ma costituisce un quid pluris […]”.

“Nel caso di specie – conclude il Tar – […] che i reati si sianoprescritti non esclude affatto la sussistenza dei fatti contestati che solo l’accertamento dibattimentale avrebbe potuto evidenziare. Il ricorrente, invece, ha preferito (pur se legittimamente) sottrarsi a ciò, giovandosi della (pur rinunciabile) prescrizione che, lo si rammenta, è causa di estinzione del reato, ma non di assoluzione per insussistenza dei fatti, sicchè non solo è assolutamente corretto quanto ritenuto dall’Amministrazione (ossia che il processo fosse ancora pendente al momento dell’adozione del diniego impugnato), ma il dato inconfutabile che l’Autorità ha dovuto considerare è la presenza di versioni contrastanti in ordine agli eventi contestati di cui, tuttavia, una decisamente sfavorevole al ricorrente. D’altro canto, anche in ordine all’allegata qualità di vittime degli eventi, piuttosto che di autori degli stessi, va evidenziato che non solo tale tesi è del tutto indimostrata, ma non esclude affatto la reciproca conflittualità esistente tra i vicini, dimostrata altrettanto inconfutabilmente dalle reciproche denunce. Infine, la vendita delle proprietà certamente riduce, ma non elide la conflittualità rilevata che, secondo un giudizio prognostico probabilistico sopravvive anche alle mutate condizioni relative alla titolarità dei beni.

Conclusivamente tutti gli elementi di giudizio considerati dall’Amministrazione non solo si sono rivelati capaci di resistere ai profili di censura denunciati, ma si caratterizzano per essere sufficienti a supportare un giudizio di possibile abuso, ciò (ossia la mera possibilità e non necessariamente la probabilità o certezza) risultando idoneo ad escludere il denunciato vizio di irragionevolezza”.

 

 

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