19 Aprile 2024 02:51

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19 Aprile 2024 02:51

IMPERIA. COSTI GESTIONE DEPURATORE, CONSIGLIO DI STATO RESPINGE RICORSO DELLA FERRERO COSTRUZIONI E NOMINA UN PERITO: “DOVRA’ STABILIRE…”/LA SENTENZA

In breve: Sarà un perito, Mara Zuccardi Medi, docente ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Genova, a sciogliere tutti i dubbi sui costi di gestione del depuratore

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Sarà un perito, Mara Zuccardi Medi, docente ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Genova, a sciogliere tutti i dubbi sui costi di gestione del depuratore. Questa la decisione del Consiglio di Stato, cui si erano appellati la Ferrero Costruzioni e la Veolia Water Technologies Italia, quali gestori dell’impianto, per vedere riformulata, per motivi differenti, la sentenza del settembre 2016 con cui il Tar aveva condannato il Comune “al pagamento della somma di €. 30605, 49 oltre IVA per ogni mese di gestione dell’impianto di depurazione successivo al 5 novembre 2015 fino al momento di rilascio dell’impianto stesso”.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (il Comune ha resistito in giudizio, rappresentato dagli avvocati Enrico Panero e Loriano Maccari) presentato dalla Ferrero Costruzioni e dalla Veolia Water Technologies Italia, che tra le altre cose contestavano la cifra stabilita dal Tar per la gestione, affidando l’incarico a un perito.

All’origine delle contestazioni svariati atti emessi dal Comune di Imperia nell’ambito dei contenziosi relativi alla gestione del depuratore. In particolare, nel mirino della Ferrero Costruzioni e della Veolia Water Technologies Italia sono finite l’ordinanza contingibile e urgente firmata da Giuseppe Zagarella il 12 novembre del 2015, con la quale il Comune, dopo che i gestori avevano chiuso il depuratore con il lucchetto per protesta, “ha ordinato di riprendere immediatamente la gestione dell’impianto di depurazione alle condizioni di cui al contratto vigente”, e le sentenze del Tar Liguria e del Tribunale di Imperia relative ai costi di gestione del depuratore.

IL CONTENZIOSO

Il Comune di Imperia riteneva che il contratto di gestione, stipulato al termine dei lavori di realizzazione del depuratore, dovesse essere stipulato alle condizioni previste dal contratto d’appalto mentre Ferrero Costruzioni e Veolia Water Technologies Italia  ritenevano che, a ragione del lungo lasso di tempo trascorso e della sostanziale modifica del sistema di depurazione medio tempore intervenuta, fosse necessaria una riparametrazione dei prezzi contrattuali.

Scaduto l’anno di gestione provvisoria, il Comune deliberava, con atto in data 10 ottobre 2013, di affidare provvisoriamente, di mese in mese, la gestione del depuratore alla Ferrero Costruzioni e alla Veolia Water Technologies Italia alle condizioni originariamente stabilite dal contratto di appalto e ciò nelle more della stipula del contratto di gestione.

In un primo momento le parti concordavano anche di affidarsi ad un accertamento tecnico preventivo per la determinazione del compenso annuo da riconoscere al gestore, ma anche l’avvio di tale procedimento non sortiva effetti di sorta.

Il contenzioso tra Comune di Imperia, Ferrero Costruzioni e Veolia Water Technologies Italia vede da una parte il Comune creditore verso le due società per una cifra pari a 1 milione e 200 mila euro (spese sostenute dall’ente pubblico per la gestione dell’impianto in sostituzione del soggetto privato) e dall’altra i privati creditori verso il Comune per una cifra pari a circa 400 mila euro (cifra stabilita dal Tar in relazione alle spese di gestione del depuratore sostenute dal privato dal novembre 2015 al momento del rilascio dell’impianto). I 400 mila euro sono già stati messi a bilancio dal Comune di Imperia (importo che Ferrero Costruzioni e Veolia Water Technologies Italia contestano, in quanto ritenuto troppo basso).

Toccherà al perito nominato dal Consiglio di Stato, dunque, sciogliere i nodi su entrambi i contenziosi.

I COMPITI DEL PERITO

–  determinare il corretto costo mensile connesso alla gestione del servizio per cui è causa a decorrere dal novembre del 2015 per un’impresa che opera secondo i principi di sana, prudente e corretta gestione.

Nel determinare l’importo (anche nell’ambito di un range di valori minimi e massimi) il consulente dovrà tenere in particolare considerazione

l’importo attualizzato del corrispettivo originariamente riconosciuto in data 10 aprile 1989.
– le caratteristiche dell’impianto e della sottesa tecnologia.
– le modalità di gestione rese necessarie dall’originario contratto, dalle successive determinazioni comunali e dalla disciplina di settore e gli oneri connessi.
il contenuto della perizia di parte versata in atti (doc. 50) che il CTU dovrà valutare per confermarne o per escluderne in tutto o in parte l’attendibilità.

LA GESTIONE DEL DEPURATORE

Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza anche in merito all’eventualità di un abbandono della gestione del depuratore da parte di Ferrero Costruzioni e Veolia Water Technologies Italia. In particolare i giudici specificano che non si configurerebbe il reato di interruzione di pubblico servizio, come invece ipotizzato dal Comune che, lo ricordiamo, ha già approvato in consiglio comunale l’affidamento in gestione del depuratore a Rivieracqua (che al momento, però, non ha ottemperato).

“Se le appellanti – si legge nella sentenza – optassero per la pura e semplice dismissione del servizio e se il Comune non si attivasse per subentrare nella gestione, il reato di interruzione di un pubblico servizio sarebbe verosimilmente configurabile in capo ai responsabili del Comune i quali omettessero di attivarsi per garantire la continuità di un servizio il quale comunque deve essere assicurato dall’Ente e rientra nella sua sfera di disponibilità e di responsabilità”.

CLICCA QUI PER LA SENTENZA INTEGRALE

 

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