28 Aprile 2024 23:41

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28 Aprile 2024 23:41

Morte Martina Rossi: “Fuga non ipotizzabile, non chiese aiuto. Violenza sessuale solo ipotesi possibile”. Ecco perché sono stati assolti i due imputati/La sentenza

In breve: Ecco come la Corte d'Appello ha motivato l'assoluzione dei due giovani imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, per la morte della studentessa imperiese

“Una fuga non appare ipotizzabile”. Così la Corte d’Appello di Firenze ha motivato, di fatto, l’assoluzione dei due giovani imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati per la morte della studentessa imperiese Martina Rossi.

La ragazza perse la vita cadendo dal balcone del 6° piano dell’hotel Sant’Ana a Palma di Maiorca nel 2011. Secondo l’accusa, Martina sarebbe caduta per fuggire ad un tentativo di violenza sessuale da parte di Vanneschi e Albertoni.

Morte Martina Rossi: assolti i due imputati, ecco le motivazioni

I giudici della Corte d’Appello non hanno ritenuto provata la tesi della fuga di Martina Rossi da un tentativo di violenza sessuale.

“Avrebbe potuto chiedere aiuto e non l’ha fatto”

“Era ormai giorno – si legge nella sentenza – e la ragazza era visibile dal terrazzo a chi, come la Puga (la cameriera testimone chiave del processo, ndr), si trovava nel piazzale antistante l’albergo, che ebbe a vederla addirittura in viso frontalmente, cosi come, quindi, ella poteva ben vedere coloro che si trovavano nel piazzale, con l’inevitabile conclusione a cui deve pervenirsi che la Rossi ben avrebbe potuto chiedere aiuto dal terrazzo in cui si trovava se fosse stata vittima di un’aggressione, mentre nessun grido sarebbe stato da lei proferito, né alcuna invocazione di aiuto vi sarebbe stata da parte sua, secondo quanto riferito dalla Puga”.

Violenza sessuale – “Non si può escludere, ma elementi raccolti troppo poco significativi”

“Un’aggressione di carattere sessuale non può del tutto escludersi da parte degli imputati nei confronti della Rossi precedentemente all’evento. Si tratta certamente di un’ipotesi che le risultanze acquisite non consentono di affermare che non possa essersi effettivamente realizzata, ma la caduta della ragazza con le modalità emerse è elemento non coerente con tale ipotesi […].

Gli indumenti scomparsi e i graffi sul collo

“Le risultanze richiamate a fondamento della ravvisata responsabilità degli imputati attengono essenzialmente alla circostanza che la Rossi non avesse indosso altri indumenti al di sopra delle mutandine, come constatato all’atto del rinvenimento del suo corpo, tenuto conto che solo in via ipotetica può ritenersi che fossero stati gli imputati a togliere alla ragazza i pantaloni o i pantaloncini che ella avrebbe avuto indosso, talché tale ipotesi non può neanche dirsi accertata, e a quella relativa ai graffi sul collo che avrebbe avuto l’Alberoni, come da lui stesso riferito, da tali circostanze appunto essendo stato desunto, disattendendo il racconto di quanto accaduto degli imputati, il loro concorso nel tentativo di violenza sessuale […]

[…] Troppo poco significativi appaiono i due elementi evidenziati perché possa da essi soltanto desumersi una condotta diretta al compimento di una violenza sessuale da parte degli imputati nei confronti della Rossi”.

Il contesto vacanziero

“Nella stessa motivazione della sentenza impugnata si è sottolineato altresì […] che l’ipotizzato approccio di natura sessuale da parte degli imputati nei confronti della ragazza sarebbe in linea con il contesto vacanziero privo di freni inibitori, nel quale si inserivano, oltre che l’ammissione degli imputati circa l’essere essi ‘salati’, ovvero ‘sballati’, i contestuali comportamenti degli amici dei due imputati D’Antonio Enrico e Basetti Federico impegnati ad avere rapporti sessuali con le amiche della Rossi, senza tener conto, tuttavia, al fine di valutare l’effettivo rilievo indiziario della circostanza, che appare, in realtà, del tutto generico, che a tale contesto non erano neppure estranee queste ultime, certamente non vittime di alcuna violenza, e che in tale contesto vacanziero pur si inserivano le serate e le notti trascorse precedentemente da tutti i giovani in alcuni locali notturni.

Le modalità della caduta non compatibili con la fuga

“Le modalità della caduta della Rossi, secondo quanto si è potuto ricostruire, si pongono, per contro, quale elemento del tutto dissonante con l’ipotesi del tentativo di fuga e, quindi, del tentativo di violenza sessuale, cosi restando equivoci gli altri elementi al riguardo valorizzati dal Tribunale, tali da non consentire di ritenere in base a essi che risulti la responsabilità degli imputati oltre il ragionevole dubbio, ponendosi l’ipotesi del tentativo di violenza sessuale solo come una spiegazione possibile, ma non necessaria, secondo un criterio di elevata probabilità, di quanto accaduto immediatamente prima della caduta e della morte della Rossi”.

Morte come conseguenza di altro reato

“Quanto, quindi, all’altra contestazione (morte come conseguenza di altro reato, ndr), essa ha carattere ‘chiuso’, poiché l’evento è stato espressamente posto in relazione causale con il tentativo di fuga conseguente al tentativo di violenza sessuale subito dalla Rossi. L’esclusione a cui la Corte é pervenuta del tentativo di fuga ipotizzato della ragazza e la non provata commissione del delitto di tentata violenza sessuale non possono, dunque, che portare a ritenere carente altresì la prova del reato in esame, con conseguente prevalenza del proscioglimento nel merito sulla causa estintiva nel frattempo maturata della prescrizione”.

Morte Martina Rossi – La testimone chiave

L’elemento chiave attorno a cui ruota il processo è certamente la testimonianza resa dalla cameriera Francisca Puga, unica testimone oculare della tragica morte di Martina Rossi. Dichiarazioni sempre contestate dall’accusa, ma ritenute attendibili dalla Corte d’Appello.

Francisca Puga – Ecco cosa disse agli inquirenti

Il Collegio, nelle motivazioni, riporta le dichiarazioni rese al Giudice del Tribunale d’Istruzione di Palma de Maiorca.

“Fu allora che vide una ragazza, ma non può precisare a che piano fosse situato il balcone citato. La ragazza citata era sola sul balcone, non urlava né stava lottando né stava parlando con qualcuno. In quel momento, la dichiarante vide come la ragazza raggiunse la ringhiera del balcone, di fronte, vedendo la dichiarante il viso e la parte davanti del corpo di lei, momento in cui sollevò una delle gambe, passandola sulla ringhiera, guardando la ragazza verso la ringhiera, fece una piccola rotazione del corpo in avanti e si lasciò cadere nel vuoto.

La dichiarante, in questo momento si trovava a 15 o 20 metri dall’hotel. Ribadisce, come già detto, che la ragazza non urlava, non chiedeva nessun tipo di aiuto e nessuno la stava spingendo. Altresì, vuole precisare che, come già detto nelle precedenti dichiarazioni, la ragazza si buttò volontariamente e con decisione. La dichiarante ricorda perfettamente che non c’era nessuno dietro la ragazza e che nessuno la stava spingendo”.

Francisca Puga: perché non escluse l’ipotesi della fuga?

“A domanda, affinché dica per quale motivo, in sede giudiziaria, dichiarò che poteva essere che la ragazza stesse scappando da qualcuno, risponde: che in quel giorno era andata al Tribunale a dichiarare ciò che aveva visto, con la migliore intenzione di collaborare, per ciò che le era possibile, non avendo nessun motivo personale nella causa; una volta in Tribunale, fuori dalla sala, l’avvocato della ragazza cominciò a farle delle domande e a contestare ciò che la dichiarante stava dicendo, tentando di mettere dubbi su ciò che vide e su ciò che non vide, dicendo delle cose, come se nella posizione nella quale lei si trovava non poteva aver visto ciò che succedeva, che c’erano gli asciugamani che impedivano la vista, mettendo in dubbio la genuinità della dichiarazione della dichiarante.

Una volta all’interno della sala, l’avvocato proseguì a mettere pressione sulla dichiarante, iniziando quest’ultima ad innervosirsi, e in ogni momento l’avvocato cercò di dire che la testimone dichiarava cose diverse da quelle che vide coi suoi occhi. A domanda, affinché dica se vide la ragazza tenersi alla parete o a qualcos’altro per evitare di cadere, dichiara: ‘no’, che come ha sempre detto, la ragazza si buttò volontariamente e con decisione”.

Martina Rossi: lo stato psicologico della vittima e il colloquio “sospetto” tra i due imputati

Altri due elementi sui quali si è profondamente dibattuto sono lo stato psicologico di Martina Rossi e il discusso colloquio registrato tra Vanneschi e Albertoni, nel corso del quale i due “esultano” dopo aver scoperto che sul corpo della vittima non sono stati trovati segni di violenza sessuale. 

Lo stato psicologico di Martina Rossi

“Vi sono state, certo, le descrizioni provenienti da alcuni testi che dipingono la Rossi come una ragazza ‘solare’, serena, soddisfatta della vacanza che si apprestava a trascorrere con le sue amiche in Spagna, ormai apparentemente senza più alcun aspetto problematico nella sua personalitàscrivono i giudici – Tuttavia, ella era una giovane che in un passato ancora non lontano aveva senza dubbio vissuto un’esperienza sentimentale per lei risultata molto dolorosa e a cui aveva reagito in modo certamente gravemente non appropriato, come emerso, in particolare, da quanto riferito dal ragazzo a cui era stata legata per breve tempo e che poi l’aveva lasciata, ma che ella aveva continuato per non breve arco di tempo a cercare di contattare, con condotte dallo stesso giovane indicate come particolarmente moleste, se non persecutorie, si da indurlo a cercare di sottrarsi a tali tentativi di contatti in ogni modo e a rivolgersi addirittura agli stessi genitori della ragazza”.

Ritenuta significativa, a riguardo, la testimonianza dell’ex fidanzato in merito alla reazione di Martina al termine della loro relazione.

“A partire da quel momento è cominciata diciamo un crescente interesse a contattami da parte sua che ad un certo punto le è proprio sfuggito di mano. Ho cominciato ad essere oggetto di chiamate frequentissime, ogni giorno, di messaggi e nei momenti massimi ricordo che siamo arrivati a 90 chiamate ai giorno. Ho vissuto un periodo molto… anche io un periodo molto difficile in quel momento, immagino anche Martina, anzi so anche Martina. Non avevo neanche, come dire, gli strumenti concettuali all’epoca per capire cosa stesse succedendo. La stessa idea di… infatti io ho sentito parlare di stalking la prima volta da Martina, in una mail, o in un messaggio, non ricordo, comunque non conoscevo la parola e non esisteva una legge ancora su questo. Devo dire che quando è uscita la legge più o meno questo ha corrisposto anche al fatto che mi risolvessi a cambiare numero di telefono e residenza per un poco. Questo è avvenuto nel 2009, nel marzo 2009 credo, comunque all’inizio del 2009, dopo due anni di attenzioni mollo insistenti da parte sua. Questo si. Sono stati due anni di ansia per quanto riguardava me”.

“Ribadendosi –  concludono i giudici – che non appare, quindi, potersi porre alcuna correlazione causale automatica tra un disturbo di personalità o una patologia psichiatrica, più o meno gravi, e un evento suicidario, non appare agevolmente condivisibile la valutazione del Tribunale allorché è pervenuto in termini di assoluta certezza a certificare che fosse stata ormai da tempo superata ogni problematica psicologica di cui potesse avere sofferto in passato la Rossi, così da portare a escludere del tutto, sotto tale profilo, la possibilità del suo suicidio“.

Il discusso colloquio tra Vanneschi e Albertoni

Nel mirino un’intercettazione ambientale. Vanneschi e Albertoni, in attesa di essere interrogati dalla Polizia Giudiziaria, esultano perché sul corpo di Martina Rossi non sono state trovate tracce di violenza sessuale. Per i giudici non è un elemento significativo.

“Non si ravvisano – si legge – elementi di reità nella semplice circostanza che l’Albertoni commentasse con il Vanneschi ciò che aveva intravisto o creduto di intravedere guardando degli atti che aveva dinanzi a sé l’Ufficiale di P.G. che lo escuteva, in particolare quanto al non essere state trovate tracce di violenza sessuale (evidentemente con riferimento al corpo della ragazza). Non poteva sfuggire ai due giovani, che da ore erano negli uffici della P.G. e rispondevano alle domande su quanto accaduto allorché la Rossi era entrata nella loro camera, che essi si trovavano in una posizione particolarmente delicata perché si investigava in ordine a possibili reati che fossero stati perpetrati in tale occasione e di cui potevano essere chiamati a rispondere. Dunque, che gli imputati si rallegrassero che non fossero emersi elementi di reati in materia sessuale dagli accertamenti in corso può ragionevolmente ben spiegarsi sia con l’ipotesi che reati fossero stati effettivamente commessi, sia con l’ipotesi opposta, poiché, comunque, nell’uno come nell’altro caso si sarebbe trattato di circostanza favorevole alla loro posizione”.

La Corte d’Appello ha valutato irrilevanti, sotto il profilo probatorio, anche i post pubblicati su Facebook da Vanneschi e Albertoni nei giorni immediatamente successivi alla morte di Martina Rossi (“veramente un’avventura alla Vallanzasca la nostra” – “Abbiamo lasciato il segno”  “delirio, terrore, e di nuovo delirio a Palma…”).

“I richiamati commenti, poi, sui media sociali relativi al viaggio in Spagna – si legge – […] appaiono davvero ben poca cosa utile al fine di ravvisare indizi o anche solo di valutare a carico degli imputati il materiale indiziario acquisito, denotando essi essenzialmente l’apparente insensibilità e il pessimo gusto di chi aveva ritenuto di non fare a meno di esprimere vanterie evidentemente del tutto fuori posto, alla luce di quanto accaduto, cosi palesando un atteggiamento non rispettoso della morte della ragazza poco prima conosciuta e del dolore dei suoi genitori. In effetti, tali vanterie avrebbero avuto un senso con riferimento a successi amorosi che potessero avere conseguito nella loro vacanza in Spagna i giovani, mentre non si vede evidentemente quale senso logico esse potrebbero avere avuto se riferite al tragico episodio relativo alla morte della Rossi Martina”.

Le sostanze stupefacenti, i silenzi e le bugie degli imputati

L’uso di sostanze stupefacenti

“È risultato dall’istruttoria –  si legge che gli imputati si sarebbero recati ad acquistare della sostanza stupefacente di tipo leggero il giorno precedente all’accaduto e i testimoni danesi, vicini alla camera degli imputati, hanno dichiarato di aver percepito dalla loro camera l’odore tipico di sostanza stupefacente provenire dall’esterno.

Il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente o di tracce di essa dopo l’evento nella camera degli imputati, d’altra parte, può ben spiegarsi con la preoccupazione degli imputati che essa potesse essere rinvenuta dalla Polizia e con l’essersene, dunque, essi immediatamente disfatti dopo la caduta della Rossi, e per le prevedibili conseguenze pregiudizievoli che sarebbero conseguite a loro carico dall’emersione della circostanza può anche spiegarsi il silenzio al riguardo serbato dagli imputati nel corso delle prime indagini.

[…] Tali riferimenti potrebbero ritenersi indicativi, e in tal senso la circostanza è stata valorizzata dal tribunale, che gli imputati potessero aver posto in essere una condotta illecita, quale l’ipotizzato tentativo di violenza sessuale, appunto per effetto dell’assunzione di stupefacenti, ma evidentemente si tratta solo di un’ipotesi, essendo tali riferimenti anche ben compatibili solo con una condizione di non perfetta lucidità mentale che non si fosse manifestata attraverso la commissione di reati”.

Il silenzio e il “mendacio” degli imputati non costituiscono prova di colpevolezza

“Certo vi è il silenzio e forse il mendacio, quanto meno in parte, degli imputati, la cui versione dei fatti, nei limiti in cui è emersa nel processo, appare sugli aspetti evidenziati non agevolmente accreditabile.

Ma l’ordinamento riconosce il diritto al silenzio e anche al mendacio dell’imputato […] Non appaiono, dunque, ad avviso della Corte, colmabili le carenze nella ricostruzione delle circostanze che portarono alla morte per precipitazione della Rossi attraverso la semplice considerazione della probabile inattendibilità, almeno in parte, delle dichiarazioni rese dagli imputati o della possibile loro reticenza a palesare aspetti rilevanti di quanto accaduto, solo da ciò assumendo che non potrebbe che esservi stato un tentativo di violenza sessuale da parte loro”.

Le critiche all’inchiesta

L’inchiesta – “Esiti contraddittori tra Procure”

“Merita di essere sottolineata a tal punto la macroscopica diversità di valutazioni tra i due Uffici inquirenti, in base in sostanza agli stessi elementi la Procura di Arezzo avendo ritenuto di procedere nei confronti degli imputati per il più grave delitto di tentata violenza sessuale di gruppo invece che per quello di omissione di soccorso, che ha continuato a ipotizzare la Procura di Genova (ponendolo a fondamento dell’imputazione elevata nei confronti del D’Antonio e del Basetti).

È questo, in effetti, il portato di un’indagine sorta e conclusa in Spagna, ripresa e sviluppata a Genova e nuovamente sviluppata e conclusa ad Arezzo, con esiti di volta in volta quanto più contraddittori tra loro, pur se in base, in sostanza, alle medesime risultanze, ciò che vale indirettamente a confermare la scarsa ; quindi, opinabile valenza indiziaria, per la loro incoerenza, degli elementi acquisiti”.

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