27 Aprile 2024 00:30

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27 Aprile 2024 00:30

Imperia: cantieristica porto turistico, Tribunale condanna il Copi a reintegrare la società Gente di Mare/La sentenza

In breve: Si arricchisce di una nuova pagina giudiziaria la spinosa questione relativa alla gestione dell'area cantieristica del porto turistico di Imperia.

Si arricchisce di una nuova pagina giudiziaria la spinosa questione relativa alla gestione dell’area cantieristica del porto turistico di Imperia.  Il Copi, Consorzio Operatori Portuali, concessionario dell’area, infatti, dovrà reintegrare nell’area di cantiere la società Gente di Mare. Lo ha stabilito il Tribunale di Imperia, accogliendo il ricorso presentato dal legale rappresentante dell’impresa, Michele Ottavio Lugaresi, e condannando il Copi al pagamento delle spese legali e all’integrale restituzione dell’area e al ripristino dello stato di godimento del materiale preesistente.

Imperia: porto turistico, la società Gente di Mare dovrà essere reintegrate nell’area della cantieristica

Alla società Gente di Mare dall’agosto 2021 era stato interdetto l’accesso all’area di cantiere a seguito della delibera con la quale era stata espulsa dal Consorzio Copi. La controversia aveva raggiunto livelli altissimi di tensione richiedendo anche l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Imperia, però, l’espulsione dal Consorzio non può e non poteva, all’epoca, giustificare l’interdizione.

Gli episodi contestati

  • intorno a metà aprile del 2021 il presidente e legale rappresentante del COPI Corrado Giancaspro, con il nipote, avevano interrotto l’alaggio del Benerice intraversando il carrellone per impedire ad Ottavio Lugaresi ed ai dipendenti di Gente di Mare di lavorare nell’area di cantiere su cui normalmente effettuavano lavori, scatenando un “tafferuglio”.
  • il 3 agosto 2021 su indicazione della presidenza del COPI, gli addetti della società Gente di Mare
    erano stati invitati ad abbandonare l’area di cantiere ed il COPI aveva vietato l’utilizzazione del Travel-lift al presidente di Gente di Mare, Ottavio Lugaresi, in tal modo impedendo le lavorazioni sulla nave Mahana.
  • in data successiva al 3 agosto del 2021 ai dipendenti di Gente di Mare era interdetto l’accesso all’area di cantiere portuale assegnata ed essi potevano ritirare i loro beni/oggetti solo accompagnati da responsabili del COPI. In particolare che il Presidente del Consorzio Corrado Giancaspro aveva loro invitato ad asportare gli effetti personali ed a lasciare la postazione.

Le motivazioni del Tribunale

“Va respinto l’argomento del COPI secondo cui Gente di Mare agirebbe sulla base di una detenzione meramente precaria e non qualificata, inidonea a fungere da titolo legittimante la tutela possessoria […] –  si legge nella sentenza della Giudice Paola Cappello –  Contrariamente agli assunti svolti dal COPI, merita infatti considerare che la ricorrente, in forza del provvedimento di assegnazione ex art. 45 bis dello spazio demaniale portuale a suo tempo concesso dall’ente comunale al COPI, di cui la ricorrente faceva parte, e dunque per effetto della partecipazione della stessa al consorzio con attività esterna (COPI), disponeva in modo stabile e duraturo delle aree controverse”.

“Il fatto che Gente di Maresi legge ancora – sia stata esclusa dal Consorzio con delibera del 14.12.2020 (che ha dato luogo ad una serie di condotte ostruzionistiche), come anche il venir meno, per scadenza, dell’autorizzazione ex art. 45, impone al Collegio di considerare se tali eventi incidano o meno sulla legittimazione sostanziale della ricorrente.

La risposta […] deve essere negativa, atteso che si è condivisibilmente affermato che il detentore qualificato ed autonomo che eserciti azione di reintegrazione deve dimostrare la detenzione e l’esistenza del titolo che delimita i poteri di disponibilità sulla res controversa, mentre esula da tale valutazione se tale titolo sia valido od efficace, in quanto materia estranea alla tutela interdittale.

Come è noto nell’interpretazione dominante della giurisprudenza di legittimità, l’azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c. necessita, per il suo positivo esperimento giudiziale, della concomitante presenza di alcuni presupposti indefettibili. Occorre sul punto che vi sia, oltre ad un possesso giuridicamente tutelabile (o la detenzione qualificata), che esso sia concretamente esercitato […] in epoca prossima allo spoglio, che sia verificato lo spoglio di detto possesso da parte di terzi e che sussista l’elemento soggettivo del c.d. animus spoliandi in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa.

Il Collegio ritiene che l’istruttoria complessivamente espletata abbia comprovato pregnanti indici di fondatezza della domanda reintegratoria”.

 

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