26 Aprile 2024 18:18

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26 Aprile 2024 18:18

DIANO MARINA. SGOMBERO OASI PARK, IL TAR BOCCIA IL RICORSO DEI GESTORI:”CONSENTITO SOLO IL RIMESSAGGIO DEI CAMPER, VIOLATA LA NORMATIVA”/LA SENTENZA

In breve: Il Tar Liguria ha respinto il ricorso presentato da Lucio Quaglio (difeso dall'avvocato Roberto Trevia), rappresentante legale della Diana Srl, titolare dell'Oasi Park, contro due provvedimenti con cui il Comune di Diano Marina...

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Il Tar Liguria ha respinto il ricorso presentato da Lucio Quaglio (difeso dall’avvocato Roberto Trevia), rappresentante legale della Diana Srl, titolare dell’Oasi Park, contro due provvedimenti con cui il Comune di Diano Marina (rappresentato dall’avvocato Daniele Granara) aveva dapprima inibito la permanenza e il pernottamento delle persone all’interno dell’area che Oasi Park dedica al rimessaggio dei camper e delle roulotte e successivamente disposto lo sgombero coatto.

“Le censure dedotte – scrivono i giudici del Tar Liguria – non evidenziano elementi per ritenere sussistenti concreti profili di fondatezza”.

“Gli strumenti urbanistici e i titoli di cui dispone l’interessata (Diana Srl, ndr) – proseguono i giudici – rappresentano una situazione che consente l’esercizio nella località indicata della sola attività di rimessaggio dei veicoli e dei caravan; lo stato di fatto descritto nei verbali di accertamento rappresenta invece la presenza nell’area di numerose persone intente ad attività assimilabili a quelle proprie del campeggiatore. Al riguardo non risulta apprezzabile la distinzione operata tra la rimessa ed il rimessaggio, risultando entrambe le attività nell’offerta di un servizio equiparabile ad un parcheggio di lunga durata in un luogo acconcio; gli accertamenti di cui sopra inducono a ritenere corretta l’ipotesi che ritiene violata la disciplina dell’attività in questione, che costituisce il presupposto all’impugnata ordinanza di sgombero”.

“La normativa di settore (art. 24 della legge regione Liguria 12.11.2014, n. 32) – concludono i giudici – differenzia in modo preciso la distinzione tra il regime dei parcheggi e quello proprio delle aree di rimessaggio, assentendo solo per queste ultime la possibilità dello stazionamento degli uomini, al di là di quanto necessita per il parcheggio dei veicoli; si ricorda che anche la legislazione nazionale considera in modo preciso lo stazionamento dei mezzi che possono consentire la sosta prolungata dei veicoli (art. 3 lett. 3.5 del dpr 6.6.2001, n. 380), tenendo così conto dell’impatto sanitario e di ordine pubblico che la continuativa presenza di numerose persone sul territorio ne muta le caratteristiche fondamentali; a tale riguardo vanno condivise le osservazioni contenute nella citata ordinanza del tribunale amministrativo relative alla questione igienica posta dalla presenza dei proprietari e fruitori dei veicoli fermi nell’area di che si tratta”.

In merito alle accuse di abuso d’ufficio mosse da Lucio Quaglio nei confronti del Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori per via di un presunto conflitto di interessi (il primo cittadino leghista è titolare del campeggio “Ondina”, sito nella città degli aranci), il Tar aggiunge: L’ordinanza sindacale 1.9.2016, n. 170 non risulta essere stata oggetto di tempestiva impugnazione; tale circostanza esclude la necessità per il collegio di inviare agli atti alla procura della Repubblica per la delineata violazione dell’art. 323 cp; risulta infatti che la parte non ha mosso contestazione all’atto del sindaco, sì che le poco precise illazioni svolte circa il preteso conflitto di interessi non assurge al ruolo di indicazione di elementi di reato; in conclusione il ricorso va disatteso”.

 

 

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