28 Aprile 2024 04:59

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28 Aprile 2024 04:59

Imperia: Scajola resta Sindaco, Tribunale respinge ricorso ineleggibilità. “Nessun controllo istituzionale del Commissario ad acta sul Comune”

“Il ricorso va conclusivamente rigettato per insussistenza delle cause di ineleggibilità del dott. Claudio Scajola alla funzione di Sindaco del Comune di Imperia”. Questa la sentenza del Tribunale di Imperia nell’ambito del ricorso sulla presunta ineleggibilità del Sindaco Claudio Scajola presentato dai consiglieri di minoranza Ivan Bracco, Lucio Sardi e Luciano Zarbano. L’udienza si è svolta lo scorso 3 ottobre.

Imperia: Scajola resta Sindaco, Tribunale respinge ricorso ineleggibilità

“La nomina – si legge nella sentenza – è stata determinata, come si evince dai compiti assegnati, non in ordine all’inadempienza di uno specifico Comune (semmai della Provincia e del gestore del servizio idrico integrato che è soggetto ben diverso) ma soprattutto per agevolare la definizione di plurimi aspetti del SII.

Quanto precede implica che non sia ravvisabile alcuna forma di controllo istituzionale da parte del Commissario sul Comune di Imperia, essendo il suddetto organo deputato a porsi in relazione all’Ambito territoriale che come già ricordato comprende 66 Comuni. Si afferma quanto precede per diverse ragioni: innanzitutto è evidente che tutto il settore idrico ha una sua regolamentazione che prescinde dal singolo Comune ma che inerisce a soggetti collettivi – Comuni dell’ambito organizzati in forma associata – cui sono trasferite le funzioni del settore. Già questa considerazione impedisce di ravvisare forme di controllo visto che l’attività così svolta assorbe completamente quella dei singoli Comuni nel settore specifico”.

“La funzione svolta al Commissario ad acta si legge ancoranon rientra nel controllo tecnico esclusivo o prevalente perché riguarda un solo settore dell’attività amministrativa dei Comuni, quello idrico che, in base alla normativa statale -e regionale- è trasferito a soggetti – enti d’ambito- che operano in via autonoma in nome per conto dei Comuni (art. 6 cit.: 2. Gli enti d’ambito operano in nome e per conto dei comuni in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui al comma 4, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.”).

Il controllo è quindi palesemente limitato al servizio idrico non all’attività del Comune di Imperia ma, si aggiunge, il provvedimento regionale di nomina del Commissario ad acta esprime semmai una forma di controllo regionale sulla Provincia, mai su un singolo Comune.

Per tale ragione la causa di ineleggibilità dell’art. 60 comma 1 n. 5) del TUEL è insussistente”.

I giudici hanno respinto anche la richiesta del PM Alberto Lari di promuovere un giudizio di legittimità costituzionale per quel che riguarda il ruolo di Commissario ad acta rivestito da Scajola in campagna elettorale che lo avrebbe favorito rispetto agli altri candidati. 

“La richiesta è inammissibile alla luce delle seguenti considerazioni: il PM nei giudizi elettorali è parte necessaria ma non ha potere di azione (cfr. sul punto Cass. n. 8853/1993) il che implica che non può esercitare, ex art. 72 cpc comma 1, i medesimi poteri spettanti alle parti, quindi proporre domande autonome.

Non può quindi il Collegio vagliare la richiesta di ineleggibilità alla luce del disposto dell’art. 60 comma 1 n. 2) del citato decreto, eventualmente previa verifica della costituzionalità della norma, dovendosi attenere alla domanda di parte ricorrente che ha delimitato il perimetro del giudizio facendo richiamo alle diverse fattispecie previste dalla legge”. 

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