26 Aprile 2024 04:37

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26 Aprile 2024 04:37

Imperia: itticoltura Galeazza, Tar accoglie ricorso società Aqua. Via libera a impianti e progetto

In breve: La società Aqua potrà realizzare l'impianto di itticoltura al largo della Galeazza. Lo ha stabilito il Tar Liguria.

La società Aqua potrà, come previsto dalla concessione rilasciatale dal Comune di Imperia, realizzare l’impianto di itticoltura al largo della Galeazza. Lo ha stabilito il Tar Liguria che ha accolto il ricorso della società di Lavagna contro l’atto di diniego da parte della stessa Conferenza a seguito del parere negativo della Guardia Costiera.

Imperia: itticoltura Galeazza, Tar Liguria dà via libera a progetto

La Guardia Costiera, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, aveva espresso parere negativo in quanto una delle tre aree di ammaraggio per canadair individuate dal Ministero nello specchio acqueo antistante le coste imperiesi, ciascuna con una fascia di rispetto di 500 metri, insisterebbe, per pochi metri, nella concessione in capo a Aqua.

La Conferenza era stata convocata dopo che la società Aqua aveva chiesto una modifica della concessione in relazione al numero e alle dimensioni delle gabbie dell’impianto di itticoltura. Il Tar, in sostanza, ha sentenziato che, in quanto la concessione preesistente e regolarmente autorizzata, la Conferenza dei Servizi si sarebbe dovuta limitare a indicare la posizione delle gabbie più idonea in termini di sicurezza, accogliendo di fatto la tesi della società Aqua secondo cui non può essere messa in discussione la liceità o meno della concessione.

Le motivazioni

L’interferenza con l’area destinata all’ammaraggio Canadair e la validità della concessione

“Il provvedimento impugnato ha incentrato la propria motivazione su asserite ragioni di sicurezza derivanti dall’interferenza della concessione con l’area destinata all’ammaraggio di velivoli antincendio individuata con ordinanza della Capitaneria di porto 26 marzo 2012 n. 09/2012. In sostanza, pur con differenti posizioni, gli esponenti della Capitaneria di porto presenti hanno ritenuto che la permanenza della concessione fosse incompatibile con le esigenze della sicurezza delle operazioni di imbarco dell’acqua da parte dei velivoli antincendio. Si tratta di una motivazione che non è sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.

Orbene, dalla sovrapposizione dell’area della concessione con quella di ammaraggio – scrivono i giudici – ci si avvede come l’area della concessione interferisca non già con la zona interdetta alla navigazione ma con la zona rispetto, più esterna di 500 metri rispetto alla prima, per un tratto che comprende l’intero lato DC, un piccola porzione del lato AD e circa la metà del lato CB.

Chiarita tale circostanza, se si esamina la disposizione delle gabbie della concessione originaria ci si avvede che le stesse arrivavano a toccare il lato BC dell’area in concessione e si trovavano a circa 150 metri dal lato DC. Orbene la richiesta di modifica determina uno spostamento delle gabbie verso nord di circa 140 metri mentre la nuova collocazione delle gabbie le pone a circa 145 metri dal lato DC. La nuova posizione delle gabbie pertanto le avvicina alla zona di rispetto di soli 5 metri.

Orbene, poiché la concessione preesisteva all’individuazione dell’area di rispetto, poiché l’interferenza aggiuntiva derivante dalla modifica della collocazione delle gabbie è estremamente limitata e, infine, poiché il procedimento non riguardava la persistenza della concessione ma soltanto la sua modifica, la conferenza di servizi non avrebbe potuto sic et simpliciter disattendere la istanza di modifica ma se mai indicare la collocazione maggiormente idonea a preservare la sicurezza.

E che la situazione in termini di sicurezza fosse rimasta sostanzialmente immutata lo dimostra la circostanza che la Capitaneria di porto, con parere 19 dicembre 2019, si era espressa in senso favorevole alla modifica della concessione”.

La posizione del Comune

Il Tar manleva anche il Comune da ogni responsabilità.

Ragionevole e priva di colpa si appalesa la posizione dell’amministrazione che, sfornita di competenze nautiche, ha inteso verificare in modo approfondito tale situazione, potenzialmente pericolosa per la sicurezza e non determinabile ex ante in maniera precisa nella sua consistenza”.

Risarcimento danni

Per quanto riguarda eventuali risarcimenti, il Tar precisa che: “quanto alla componente relativa al danno da ritardo il Collegio rileva come i costi sostenuti per la realizzazione di imbarcazioni e strutture non debbano essere risarciti potendo tali attrezzature utilmente impiegate in un tempo successivo quando la modifica della concessione verrà, se del caso, assentita”.

L’impianto di itticoltura alla Galeazza, lo ricordiamo, era stato oggetto di una vibrante protesta da parte della cittadinanza, anche con raccolta firme, guidata dall’attrice Livia Carli.

 

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